Questo il testo pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno: "
CHIEDO LA MASSIMA CONDIVISIONE
Considerata l'emergenza - si legge dalla nota - dovuta agli incendi nel Parco Nazionale del Vesuvio. Ho emanato due ordinanze, una riguarda la sicurezza dei cittadini, l'altra la prevenzione di eventuali nuovi focolai. Ve le incollo di seguito, chiedendovi di prestare alta attenzione
Abbiamo anche predisposto che tutte le associazioni di protezione civile del territorio e la croce rossa italiana "a tenersi costantemente disponibili e a presidiare il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio con tutti i mezzi a disposizione sotto le direttive del Comando di polizia municipale"
IL SINDACO
Rilevato il propagarsi della densa nube di fumo prodotta - si legge dalla nota - dall’incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio, che potrebbe comportare conseguenze nocive alla salute pubblica, ed in particolare con danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone specialmente le fasce deboli quali anziani, bambini e ammalati, si consiglia a tenere cautelativamente chiuse le finestre delle abitazioni, strutture sanitarie e socio-assistenziali, di uscire di casa solo per motivi urgenti limitando temporaneamente gli spostamenti non necessari, di lavare nei prossimi giorni con molta accuratezza, frutta e verdura di propria produzione;
Ritenuto opportuno ed urgente, per quanto sopra, adottare un provvedimento atto a prevenire comportamenti che possano compromettere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, e quindi a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della cittadinanza;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di igiene pubblica;
Visto il Decreto – Legge 20 Febbraio 2017 n. 14 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
INVITA
per le ragioni di sicurezza, sanità ed igiene pubblica indicate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, a tenere cautelativamente chiuse le finestre delle abitazioni, strutture sanitarie e socio-assistenziali, di uscire di casa solo per motivi urgenti limitando temporaneamente gli spostamenti non necessari soprattutto ad anziani, bambini;
la presente Ordinanza, regolarmente affissa all’albo Pretorio, sarà pubblicato sul sito web dell’ente, trasmesso alla Polizia Municipale, alla stazione Carabinieri ed al Commissariato di P.S. per le rispettive competenze.
Sede Comunale 11 Luglio 2017
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IL SINDACO
impone ai proprietari o detentori di fondi agricoli - si legge dalla nota - che confinano con tutte le tipologie di strade (statali, provinciali, comunali, vicinali e sentieri di pubblico passaggio), anche in base al Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 33 del 04/07/2017 che disciplina le attività di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture:
“è fatto assoluto divieto di accendere fuochi fino al 30 settembre.”
Il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’ effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.
Le violazioni all’ordinanza e alle disposizioni in materia saranno sanzionate penalmente, qualora si generi un incendio, oppure amministrativamente con la sanzione da 25 a 500 euro (art.7 bis D. L. vo 267/2000); con la sanzione da 516 a 3.098 euro (art. 59 e art. 17 bis, comma l T.U.L.P.S) da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazione al provvedimento sindacale.
CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldati.
VISTO il D.Lvo n. 112/98, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57
VISTO l’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e - si legge dalla nota - la sicurezza urbana.
VISTA la Legge 21 novembre 2000, n 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTI gli art.423 e 423 bis 449 e 650 C. P.
VISTO il D.Lgs 30.041992 n. 285 e s.m. ed in particolare gli articoli 29,31 e 33;
VISTO IL d.p.r. 16.12.1992 n. 495 e smi;;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
VISTO il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152;
ORDINA
A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni in genere:
Fino al 30 settembre è fatto divieto in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe previste dalla Delibera della Giunta Regionale Campania e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, secondo, in procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n.689 fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche - si legge dalla nota - di natura penale.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
• Al Prefetto di Napoli
• Al Questore della Provincia di Napoli
• Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana
• Al Comando di Polizia municipale
• Al Corpo Forestale dello Stato
• Al Comando Vigili del Fuoco
Per la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) CAMPANIA, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto - si legge dalla nota - all’Albo pretorio di questo Comune.
IL SINDACO
Dott. Salvatore Di Sarno".
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