CASAGIOVE. Scatta il divieto per i botti, l'ordinanza del sindaco Corsale con tanto di sanzioni






Articolo pubblicato il: 28/12/2017 15:27:29

Ecco la nota stampa inviata dal Comune di Casagiove.

"Con ordinanza numero 33 del 28 dicembre 2017, il Comune di Casagiove vieta di far scoppiare materiali esplodenti di ogni tipo, con effetto immediato e sino alla mezzanotte del 6 gennaio 2018. E’ fatto assoluto divieto di far esplodere botti e/o petardi di ogni tipo, in luoghi coperti o scoperti, pubblici e privati, all’interno di uffici pubblici, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di legge - si legge nella nota -. E’ consentito in via eccezionale che i botti ed i petardi di libero commercio possano essere esplosi in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali e il materiale utilizzato deve essere acquistato, esclusivamente, nelle rivendite autorizzate. L’ordinanza è doverosa per limitare l’uso dei cosiddetti botti di Capodanno che ogni anno provocano danni ingenti a persone, animali e luoghi, in tutta Italia ed anche nel territorio di Casagiove. Lo scoppio di petardi e altri tipi di botti possono determinare anche a carico degli animali domestici conseguenze negative, in quanto lo scoppio dei botti oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta, frequentemente, a perdere l’orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli circolanti sulla strada - si legge nella nota -. A causa dello scoppio di petardi e altri tipi di botti potrebbero generarsi anche danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con il materiale esplosivo, oltre ad un eventuale deturpamento del suolo pubblico con possibili danni al patrimonio comunale. Il Comune precisa che esplosivi quali bombolette a strappo, petardini, miccette sciolte e simili, aventi particolari caratteristiche di innocuità, non rientrano nelle previsioni delle materie esplodenti e pertanto possono essere venduti liberamente a chiunque dagli esercenti commerciali del settore “non alimentare” - si legge nella nota -. Altresì, raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque una sia pur minimo livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro. Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, di petardi, mortaretti e simili, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere concesse dall’Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata, nell’ambito di particolari manifestazioni - si legge nella nota -. La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca, ai sensi dell’art. 20 comma 5 della citata legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981. L’Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 689/1981 - si legge nella nota -. Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR della Campania o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione".